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Imposta di quietanza

Decreto Delegato 29 Marzo 2021 n.61

Art. 7 (Imposta di bollo di quietanza)

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 del Decreto 30 ottobre 2003 n.143, le ricevute di importo superiore a euro 100,00 (cento/00) quando non portino discarico di somme dovute in forza di contratto scritto, sono soggette all'imposta di bollo nella misura dell'1,50‰.

2. L’imposta di bollo è a carico della parte liberata, con la sola eccezione dei pagamenti a carico dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, nel qual caso l'imposta è addebitata al creditore.

 

 



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DD061-2021 Imposta di bollo
 

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ErrataCorrige DD061-2021
 


Data 27/02/2023

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