Decreto Delegato 29 Marzo 2021 n.61
Art. 7 (Imposta di bollo di quietanza)
1. Fermo restando quanto previsto allarticolo 12 del Decreto 30 ottobre 2003 n.143, le ricevute di importo superiore a euro 100,00 (cento/00) quando non portino discarico di somme dovute in forza di contratto scritto, sono soggette all'imposta di bollo nella misura dell'1,50.
2. Limposta di bollo è a carico della parte liberata, con la sola eccezione dei pagamenti a carico dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, nel qual caso l'imposta è addebitata al creditore.