Si ricorda allUtenza che ai fini di contrastare la situazione di emergenza energetica tuttora in atto, sono stati promulgati i seguenti interventi normativi:
- Decreto Delegato 21 giugno 2022 n. 92
- Decreto Legge 6 febbraio 2023 n. 16
- Decreto - Legge 16 marzo 2023 n.46 (Ratifica Decreto - legge 21 febbraio 2023 n.27)
Il Decreto Delegato n.92/2022 è riferito al contenimento dei costi dellanno 2022.
Potranno usufruire di tale intervento di sostegno gli utenti che non abbiano debiti scaduti iscritti a ruolo con il Dipartimento Esattoria di Banca Centrale della Repubblica di San Marino o abbiano un piano di rientro già definito in regola con il pagamento delle rate o da concordarsi con la stessa. Il Decreto Delegato n.92/2022 prevede due tipologie di misure straordinarie di contenimento dei costi:
- la dilazione di pagamento in assenza delle indennità di mora previste dalle norme che disciplinano i servizi di fornitura e distribuzione di gas naturale, energia elettrica e servizio idrico integrato;
- la decurtazione dellimporto fatturato in bolletta, per i soli servizi di fornitura e distribuzione di gas naturale ed energia elettrica.
I piani di dilazione vengono concessi per le fatture con periodo di competenza anno 2022 anche a coloro che abbiano già attivato piani di dilazione a far data dal 01 gennaio 2022 (limitatamente al periodo di competenza anno 2022) con pagamenti regolari, purché il soggetto istante:
- se persona fisica:
a) sia percettore delle misure a sostegno dei nuclei familiari di cui allarticolo 1 del Decreto Legge 26 maggio 2020 n. 91 e successive modifiche (il Fondo Straordinario di Solidarietà a favore dei nuclei famigliari di cui allarticolo 1 del Decreto Legge 26 maggio 2020 n. 91 è stato prorogato anche al di fuori dellemergenza sanitaria, così come previsto da Decreto Delegato 25 maggio 2021 n. 95);
o
b) abbia percepito nellanno 2021 un reddito familiare pro-capite annuo al netto degli abbattimenti pari o inferiore a 8.500,00;
o
c) sia in uno stato di disoccupazione o mobilità o comunque abbia cessato il lavoro per cause alla stessa non imputabili;
o
d) stia godendo, al momento della presentazione della domanda di accesso allintervento di sostegno, della Cassa Integrazione Guadagni da almeno n. 30 (trenta) giorni;
o
e) non abbia percepito il pagamento completo dello stipendio. In tal caso il soggetto beneficiario dovrà necessariamente allegare nel modulo di richiesta la certificazione di apposita Commissione Conciliativa;
o
f) abbia subito un lutto di un componente del medesimo stato di famiglia. Il soggetto beneficiario dovrà necessariamente attestare che il defunto sia deceduto nel medesimo periodo a cui si riferisce lapplicazione del Decreto Delegato e che lo stesso fosse portatore di capacità reddituale;
o
g) siano insorte condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare. In tal caso si richiama a quanto previsto dalla Legge 13 novembre 1991 n. 138 e successive modifiche ed integrazioni, comportando dunque condizione di non autosufficienza i soli casi di percepimento di assegno di accompagnamento.
Le modalità delle dilazioni per coloro che possiedono i requisiti e dunque risultano beneficiari delle misure straordinarie di cui al Decreto Delegato 21 giugno 2022 n. 92 sono disciplinate allarticolo 9 del Regolamento in materia di incasso, rateizzazioni, dilazioni e decurtazioni di pagamento delle utenze A.A.S.S..
Per gli utenti domestici limporto minimo della singola rata è pari ad 50,00=(cinquanta/00) per un imponibile minimo complessivo pari ad 100,00=(cento/00) con facoltà per lutente di richiedere tale piano di dilazione massimo n. 4 (quattro) volte ogni n. 12 (dodici) mesi (che decorreranno dal deposito del modulo di richiesta di piano di dilazione). Ogni piano di dilazione deve prevedere un n. massimo di 24 (ventiquattro) rate, cumulabili ed una periodicità mensile. Il tutto in assenza dellapplicazione dellindennità di mora e/o interessi.
-se operatore economico:
abbia subito nel primo semestre 2022 rispetto al primo semestre 2019, oppure 2021 qualora loperatore economico abbia avviato lattività dopo la data del 01 febbraio 2019, una riduzione del fatturato pari o superiore al 15% ed un aumento dei costi pari o superiore al 30%. Tali condizioni devono essere attestate mediante deposito di bilancio infrannuale da allegare unitamente al modulo di istanza.
Per quanto attiene agli utenti non domestici limporto minimo della singola rata è pari ad 500,00=(cinquecento/00) per un imponibile minimo complessivo pari ad 2.000,00=(duemila/00) con facoltà dellutente di richiedere tale piano di dilazione massimo n. 1 (una) volta ogni n. 12 (dodici) mesi (che decorrono dal deposito del modulo di richiesta di piano di dilazione). Il piano di dilazione deve prevedere un n. massimo di 12 (dodici) rate, cumulabili e una periodicità mensile. Il tutto in assenza dellapplicazione dellindennità di mora e/o interessi.
Per le sole Persone Fisiche percettori delle misure a sostegno dei nuclei familiari di cui allarticolo 1 del Decreto-Legge 26 maggio 2020 n. 91 e s.m.i. o aventi nellanno 2021 un reddito familiare pro- capite annuo al netto degli abbattimenti pari o inferiore a 8.500,00 è prevista la Decurtazione del 25% dellimporto fatturato in bolletta per i servizi di fornitura di gas naturale ed energia elettrica. Tale decurtazione viene calcolata sulla mensilità di effettivo diritto e percepimento delle misure indicate mediante conguaglio a credito al termine del periodo di fatturazione di competenza anno 2022 direttamente sulle bollette.
Il mancato rispetto anche solo di uno dei termini e condizioni di dilazione concordati con il Gestore comporterà oltre allimmediata sospensione del piano di dilazione in assenza di mora, lapplicazione di questultima e liscrizione a ruolo dellutente.
Il modulo auto-dichiarativo denominato Istanza per lottenimento di misure straordinarie per il contenimento dei costi delle utenze è scaricabile sul sito internet www.aass.sm nella sezione Servizio Clienti, in Fatturazione, Misure Straordinarie D.D. 92/2022 nonché disponibile in modalità cartacea presso la sede legale AASS nonché presso le sedi legali di UCS, Sportello Consumatori CSDL, ASIDCO, UNAS, USC, OSLA, USOT, ANIS nonché presso lo sportello Spazio Disabilità ISS.
UCS, Sportello Consumatori CSDL, ASIDCO, UNAS, USC, OSLA, USOT, ANIS e UOSD Disabilità e Assistenza residenziale ISS, mediante i propri Sportelli fisici, sono a disposizione degli utenti, propri associati o potenziali iscritti, al fine di guidarli nella corretta e completa compilazione della modulistica su richiamata.
Il modulo in originale, unitamente ai suoi eventuali allegati, dovrà essere consegnato ad A.A.S.S. già compilato in ogni sua parte e potrà essere inviato tramite:
Raccomandata A/R, indirizzata ad A.A.S.S., Via A. di Superchio n. 16, 47893 Cailungo (R.S.M.);
TNotice allindirizzo re.azienda.servizi@aass.sm (in tal caso al fine del buon esito della pratica si necessita che il documento sia sottoscritto digitalmente così come i documenti allinterno dello stesso richiamati);
Consegna di persona allo Sportello Cassa Divisione Contabilità AASS, sito in Cailungo (R.S.M.), Via A. di Superchio, n. 16.
Si specifica inoltre che ogni richiesta di ottenimento dei benefici di cui al presente Decreto Delegato dovrà pervenire presso la sede legale A.A.S.S. entro e non oltre la data del 31 maggio 2023, in quanto ogni altra richiesta ricevuta successivamente a tale data non verrà presa in considerazione, così come non verrà vagliata la pratica la cui documentazione non risulta essere firmata come da richiesta, anche se trattasi di allegati.
Il possesso dei requisiti, attestato mediante lapposito modulo auto-dichiarativo sopra citato, e la loro permanenza, verranno verificati da A.A.S.S. mediante il coinvolgimento degli Uffici PA o consultazione di strutture private competenti, nonché mediante utilizzo di appositi portali web PA dedicati.
In caso di mancato rispetto del piano di dilazione concordato, nonché in tutte le ipotesi di indebito beneficio lo stesso Ente Gestore procederà allimmediata sospensione del piano di dilazione nonché allimmediato recupero delle utenze non pagate unitamente allapplicazione dellindennità di mora sulle utenze non pagate ed alla non applicazione della decurtazione sulle utenze non pagate e recupero della decurtazione su quelle eventualmente pagate. Il tutto unitamente allapplicazione di una sanzione pecuniaria pari al 10%, senza facoltà di oblazione, calcolata sugli importi da recuperare ed alleventuale distacco delle utenze in caso di mancato pagamento delle utenze non saldate e/o dellindennità di mora. A.A.S.S. al fine di recuperare le suddette somme, in caso di indebito beneficio, potrà avvalersi altresì della procedura di cui alla Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche. Fatte salve le pene di allarticolo 297 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
Il Decreto Legge 6 febbraio 2023 n. 16 ed il Decreto Legge 21 febbraio 2023 n. 27 sono riferiti al contenimento dei costi relativi ai consumi relativi al periodo 1 gennaio 2023 31 marzo 2023, i cui effetti saranno direttamente visibili in bolletta senza necessità per gli utenti di possedere determinati requisiti né di presentare apposita richiesta per poter godere delle misure descritte nei suddetti interventi normativi.